[1]Gestione del traffico aereo

[2]1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformita' delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla gestione del traffico aereo specificata nell'allegato I, parte B, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformita' delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo per garantire l'effettiva applicazione da parte dell'Ucraina della propria legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' al fine di estendere il cielo unico europeo all'Ucraina in modo da potenziare le attuali norme di sicurezza e l'efficienza complessiva delle operazioni di traffico aereo generale in Europa, ottimizzare le capacita' di controllo del traffico aereo, ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. 4. A questo fine, l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e soggetti e/o autorita' competenti ucraini sono associati su base non discriminatoria, con un adeguato coordinamento per quanto riguarda SESAR in conformita' della pertinente normativa. 5. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo. 6. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo:

  • a)l'Ucraina adotta le misure necessarie per adeguare le proprie strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, e
  • b)l'Unione europea facilita la partecipazione dell'Ucraina alle attivita' operative nei settori dei servizi di navigazione aerea, dell'uso dello spazio aereo e dell'interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo. 7. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Ucraina a norma della Convenzione, nonche' gli accordi regionali di navigazione aerea in vigore e approvati dal Consiglio dell'ICAO. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni ulteriore accordo regionale dovra' essere conforme alle sue disposizioni. 8. Al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza al fine di massimizzare la capacita' dello spazio aereo e l'efficienza della gestione del traffico aereo e subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, l'Ucraina organizza lo spazio aereo sotto la sua responsabilita' in conformita' dei requisiti dell'UE per quanto riguarda l'istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), secondo quanto previsto nella parte B dell'allegato I, parte B, del presente accordo. Le parti cooperano per valutare la possibile integrazione dello spazio aereo sotto la responsabilita' dell'Ucraina in un FAB, in conformita' della normativa dell'UE e tenendo conto dei vantaggi operativi di tale integrazione. 9. Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE dei certificati pertinenti rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 2, del presente accordo e' deciso in conformita' dell'allegato III del presente accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art9 · fonte su Normattiva