Art. 16 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Tariffazione
[2]1. Gli Stati Membri cercano di raggiungere la piu' ampia armonizzazione delle loro politiche nazionali di tariffazione per il traffico di rotta all'interno dello spazio aereo interessato, e si adoperano per concordare all'interno del Consiglio di Governo BLUE MED i principi comuni della politica di tariffazione in accordo alle norme rilevanti contenute nella normativa del Cielo Unico Europeo. 2. Con l'obiettivo di raggiungere la piu' ampia armonizzazione delle tariffe di rotta nello spazio aereo interessato, gli Stati Membri, all'interno del Consiglio di Governo BLUE MED, coordinano le politiche riguardanti i coefficienti unitari di rotta.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
