Art. 17 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Supervisione
[2]1. Gli Stati Membri riconoscono che ogni Autorita' Nazionale di Supervisione istituita o nominata da ciascuno Stato Membro in accordo alla normativa Cielo Unico Europeo ed inserita all'interno dell' Allegato 1 del presente Accordo, svolge i compiti affidati alla stessa Autorita' competente in accordo alla normativa Cielo Unico Europeo, assicurando un'appropriata supervisione e controllo di sicurezza dei servizi di navigazione aerea forniti all'interno del FAB BLUE MED. 2. Gli Stati Membri promuovono e facilitano una stretta collaborazione tra le rispettive Autorita' Nazionale di Supervisione sulle attivita' di supervisione dei servizi di navigazione aerea forniti all'interno del FAB BLUE MED nel contesto della normativa Cielo Unico Europeo e si fanno carico di facilitare la piu' ampia armonizzazione delle regole e procedure nazionali inerenti alla supervisione. 3. A tal fine, gli Stati Membri assicurano che le rispettive Autorita' Nazionale di Supervisione concludano adeguati accordi scritti su qualsiasi argomento ritenuto necessario che rientri nella sfera delle proprie responsabilita'. 4. L'accordo tra le Autorita' Nazionale di' Supervisione viene notificato al Consiglio di Governo. 5. Il comitato delle Autorita' Nazionale di Supervisione si consulta periodicamente con il Comitato dei Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea e, per cio' che concerne la cooperazione civile/militare ed il FUA, con il Gruppo di Coordinamento civile/militare, e riporta al Consiglio di Governo eventuali questioni di sicurezza emergenti.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
