Art. 19 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Consiglio di Governo
[2]1. Con il presente Accordo viene costituito il "Consiglio di Governo BLUE MED" inteso come organo decisionale comune ai fini dell'implementazione, operativita' e ulteriore sviluppo dei presente Accordo e del FAB BLUE MED. 2. Il "Consiglio di Governo" e' costituito dalle seguenti rappresentanze: (a) Membri con diritto di voto: un (1) rappresentante autorizzato per ogni Stato Membro. In aggiunta, ogni Stato Membro puo' designare, in maniera permanente o occasionale, un (1) rappresentante militare autorizzato. Ogni Stato ha la possibilita' di esprimere un singolo voto; e (b) Membri senza diritto di voto: (i) un (1) rappresentante del Comitato delle Autorita' Nazionali di Supervisione; (ii) un (1) rappresentante del Comitato di Coordinamento Civile/Militare; and (iii)un (1) rappresentante del Comitato dei Fornitori di Servizi alla Navigazione Aerea. 3. Su invito da parte del Consiglio di Governo BLUE MED, rappresentanti dei Partner Associati possono partecipare alle condizioni stabilite da specifici accordi sottoscritti dai singoli Partner Associati e dagli Stati Membri di BLUE MED, in accordo all'Articolo 34. I soggetti interessati possono partecipare in qualita' di osservatori sulla base di un invito del Consiglio di Governo oppure a seguito dell'approvazione, da parte dello stesso Board, della loro richiesta di' partecipazione.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
