[1]Risoluzione dell'Accordo

[2]1. Gli Stati Membri possono decidere all'unanimita' di risolvere in ogni momento il presente Accordo. 2. La risoluzione viene realizzata attraverso una dichiarazione scritta da tutti gli Stati Membri al Depositario, nella quale si indica la risoluzione del presente Accordo in una data specifica da concordare tra gli Stati Membri. 3. Gli Stati Membri determinano e allocano congiuntamente e i costi risultanti da tale risoluzione. 4. La risoluzione del presente Accordo e' comunicata dal Consiglio di Governo ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art31 · fonte su Normattiva