[1]Variazioni al presente Accordo

[2]1. Ogni Stato Membro puo' proporre una modifica al presente Accordo sottoponendo una proposta di variazione al Consiglio di Governo BLUE MED. 2. Ogni variazione al presente Accordo e' approvata all'unanimita' dagli Stati Membri su proposta del Consiglio di Governo BLUE MED e viene proposta per la ratifica da parte di tutti gli Stati Membri in accordo ai rispettivi requisiti costituzionali. 3. Ogni variazione al presente Accordo entra in vigore novanta (90) giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il Depositario. 4. In deroga a quanto precedentemente esposto, gli Allegati al presente Accordo sono modificati tramite accordo unanime di tutti gli Stati Membri e vengono successivamente notificati al Consiglio di Governo. Una variazione ad un Allegato entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la ricezione da parte del Consiglio di Governo della notifica di tutti gli Stati Membri. 5. Ogni variazione al presente Accordo o ai suoi Allegati e' comunicata ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art30 · fonte su Normattiva