L'articolo 41 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 41. La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 puo' costituire unicamente oggetto di: ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca; "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania; ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
