L'articolo 41 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 41. La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 puo' costituire unicamente oggetto di: ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca; "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania; ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art20 · fonte su Normattiva