L'opposizione e' proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio: - in Belgio, davanti al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg"; - nella Repubblica federale di Germania, davanti allo "Oberlandesgericht"; - in Francia, davanti alla "cour d'appel"; - in Italia, davanti alla corte d'appello; - nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile; - nei Paesi Bassi, davanti allo "Arrondissementsrechtbank". La decisione resa sull'opposizione puo' costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Rechtsbeschwerde".

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art37 · fonte su Normattiva