L'articolo 59 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente: "Tuttavia, nessuno Stato contraente puo' impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti:
- 1)se la domanda verte sulla proprieta' o il possesso di tali beni, e' volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o e' relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero
- 2)se i beni costituiscono la garanzia di un credito che e' l'oggetto della domanda".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
