Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non puo' essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualita' di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art45 · fonte su Normattiva