1. La Convenzione del 1968 ed il Protocollo del 1971 modificati dalla presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. 2. Tuttavia, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata. 3. Inoltre, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968 ed i tre Stati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nonche' nelle relazioni tra questi ultimi, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione fra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del Titolo II modificato o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione..

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art34 · fonte su Normattiva