disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art54 · fonte su Normattiva