Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 12-bis. I rischi di cui all'articolo 12, quinto comma, sono i seguenti:
- 1)ogni danno:
- a)subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
- b)subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
- 2)ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
- a)risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
- b)derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b);
- 3)ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
- 4)ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
