L'articolo 20, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita' di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese, ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
