del comitato esecutivo
- 1)Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
- 2)Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
- 3)Il Presidente il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rielegibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.
- 4)Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
