del comitato esecutivo

  • 1)Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
  • 2)Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
  • 3)Il Presidente il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rielegibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.
  • 4)Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art16 · fonte su Normattiva