del comitato esecutivo

  • 1)I membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del comitato esecutivo, e i membri importatori dell'Organizzazione i membri importatori del comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.
  • 2)Ciascun membro vota per un solo candidato assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso puo' assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 14.
  • 3)Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
  • 4)Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformita' del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita', e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
  • 5)Un membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, salvo per il disposto dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
  • 6)Si considera che ad un membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione, piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun membro eletto.
  • 7)Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un membro eletto sia maggiore di 499, i membri che hanno votato per il membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun membro eletto non superino il numero limite di 499.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art17 · fonte su Normattiva