[1]successiva in gruppo
[2]Due o piu' membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
