[1]esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro

[2]Quando due o piu' paesi formano un gruppo membro a norma dell'articolo 1 o dell'articolo 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art41 · fonte su Normattiva