[1]ACCORDO DI SEDE TRA ITALIA E MFO PER L'ISTITUZIONE IN ITALIA DEL QUARTIERE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE

[2]PREAMBOLO

[3]Considerato che Egitto e Israele hanno costituito una "Forza multinazionale e di osservatori" (qui di seguito citata come MFO) con il Protocollo concluso il 3 agosto 1981, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal Trattato di pace concluso tra i loro due Governi in data 26 marzo 1979. Considerando che l'Italia e' Governo partecipante alla MFO, in virtu' dell'Accordo concluso mediante Scambio di note del 16 marzo 1982. Considerando che il Direttore generale della MFO ha avanzato richiesta al Governo italiano di stabilire il Quartiere generale della MFO in Italia e che il Governo italiano ha manifestato l'intenzione di accettare tale richiesta. Il Governo italiano e la MFO, rappresentata dal suo Direttore generale, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]La MFO ha lo scopo di provvedere alla supervisione dell'applicazione dell'Allegato I del Trattato di pace del 26 marzo 1979 tra Egitto ed Israele e di compiere ogni sforzo per prevenire ogni violazione delle sue condizioni. In tale contesto, la sede della MFO ha la funzione di ospitare gli uffici del Direttore generale, con i funzionari e gli impiegati necessari per rendere funzionale tale organizzazione. Il Direttore generale, in base al Protocollo del 3 agosto 1981, e' responsabile della direzione della MFO nell'assolvimento delle sue funzioni, ed e' autorizzato ad agire per conto della MFO.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art1 · fonte su Normattiva