Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso e con efficacia retroattiva dalla data in cui il quartiere generale dell'Organizzazione avra' iniziato effettivamente la sua attivita' sul territorio italiano, salvo per quanto concerne la non imponibilita' all'IVA relativa alle cessioni di cani effettuate nei confronti della Forza multinazionale e osservatori nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~approvazione-art2 · fonte su Normattiva