INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'. Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "attivita' professionali comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
