DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili, cosi' come definiti all'articolo 6, e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
