1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato. 2. Il reddito che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e' imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purche' il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
