E RICERCATORI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non e' condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o piu' persone.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
