Art. 11 (Accordo) — Interventi per via aerea
1. Per gli interventi possono essere utilizzati aeromobili e, in particolare, elicotteri. Un elenco degli aeromobili e elicotteri utilizzati per queste operazioni e' comunicato da ciascuna Parte contraente alle Autorita' competenti per la direzione delle operazioni dell'altra Parte contraente; ogni cambiamento apportato a questo elenco fa pure oggetto di una notifica. 2. L'autorizzazione permanente di sorvolo delle zone interessate nei due Stati e l'autorizzazione di atterrarvi e' riconosciuta dalle due Parti contraenti agli aeromobili entranti in linea di conto per gli interventi. La delimitazione delle zone interessate e' fissata antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione permanente di sorvolo. 3. Le Autorita' competenti per la direzione delle operazioni di ciascuna Parte contraente avvertono, prima di ogni volo, gli Organi di controllo aereo del proprio Stato e avvertono, quando si tratta di aeromobili statali, anche l'Autorita' dell'aviazione civile del proprio Stato, Gli Organi di controllo aereo della Parte richiedente curano che i Servizi doganali e di Polizia di Frontiera vengono tempestivamente avvertiti dell'arrivo degli aeromobili della Parte richiesta. 4. Il pilota, i membri dell'equipaggio e i membri della squadra d'intervento devono poter dimostrare la propria identita' e la propria nazionalita'. 5. Gli aeromobili sono autorizzati a decollare e ad atterrare anche fuori degli aeroporti doganali o altri aeroporti dei due Stati.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
