Art. 10 (Accordo) — Autorizzazione per il passaggio della frontiera
"61. Il personale competente e' autorizzato, quando l'intervento e' richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest'ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d'entrata e di uscita piu' vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente. 2. Si puo' soltanto esigere che il capo del distaccamento certifichi con un documento la sua qualita'. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna. 3. L'autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all'equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell'intervento. Al passaggio della frontiera, o al piu' presto, si consegna l'inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d'intervento e dei materiali. 4. I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonche' il materiale necessario all'intervento, sono considerati sotto il regime dell'ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all'importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l'intervento e durante tutto il suo svolgimento.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
