Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Azerbaigian con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica, - impegnera' le Parti a collaborare per rafforzare la stabilita' e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97~art5 · fonte su Normattiva