[1]Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e il Turkmenistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico;

[2]- rafforzera' i vincoli del Turkmenistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - cordurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonche' a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art4 · fonte su Normattiva