1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
- a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
- b)ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
- c)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli altri Stati dell'ex URSS.
Testo vigente dal 16 aprile 1998
