[1]Divieto di discriminazione fiscale

[2]1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano.

[3]2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art35 · fonte su Normattiva