[1]Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

[2]1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

[3]2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

[4]3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

[5]4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

[6]5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art15 · fonte su Normattiva