[1]I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
- a)quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, oppure
- b)in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
[2]Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
