[1]SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

[2]TRA LA COMUNITA'

[3]E LA BOSNIA-ERZEGOVINA

[5]1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

[6]2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:

  • a)ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
  • b)modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
  • c)aumentare o abolire i contingenti tariffari.

[7]3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-1-art1 · fonte su Normattiva