[1]SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
[2]TRA LA COMUNITA'
[3]E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
[4]Articolo 1
[5]1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
[6]2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:
- a)ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- b)modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- c)aumentare o abolire i contingenti tariffari.
[7]3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
