[1]Trasporto diretto

[2]1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

[3]I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.

[4]2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

  • a)un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
  • b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
  • i)un'esatta descrizione dei prodotti;
  • ii)la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

[5]e

  • iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
  • c)in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art13 · fonte su Normattiva