[1]speciali

[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

[3]1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:

  • a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  • b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
  • i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
  • ii)che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

[4]1.2. prodotti originari della Bosnia Erzegovina:

  • a)prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina;
  • b)i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
  • i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
  • ii)che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

[5]2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

[6]3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Bosnia-Erzegovina" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

[7]4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art38 · fonte su Normattiva