[1]speciali
[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
[3]1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
- ii)che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
[4]1.2. prodotti originari della Bosnia Erzegovina:
- a)prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina;
- b)i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure
- ii)che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
[5]2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
[6]3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Bosnia-Erzegovina" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
[7]4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
