[1]o trasformazioni insufficienti
[2]1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a)le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b)la scomposizione e composizione di confezioni;
- c)il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d)la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e)semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f)la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g)operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h)la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i)l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j)il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k)le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l)l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n)il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o)il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n);
- p)la macellazione degli animali.
[3]2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina su quel prodotto.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
