[1]o trasformazioni insufficienti

[2]1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

  • a)le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
  • b)la scomposizione e composizione di confezioni;
  • c)il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
  • d)la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
  • e)semplici operazioni di pittura e lucidatura;
  • f)la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
  • g)operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
  • h)la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
  • i)l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
  • j)il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
  • k)le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  • l)l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  • m)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
  • n)il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
  • o)il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n);
  • p)la macellazione degli animali.

[3]2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina su quel prodotto.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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