[1]Misure di sostegno

[2]Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

[3]Dette misure mirano a:

[4]- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

[5]- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;

[6]- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

[7]- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare:

[8]- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

[9]- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita';

[10]- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

[11]- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

[12]- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-3-art9 · fonte su Normattiva