[1]Misure di sostegno
[2]Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
[3]Dette misure mirano a:
[4]- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
[5]- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;
[6]- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
[7]- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare:
[8]- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
[9]- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita';
[10]- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
[11]- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
[12]- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
