[1]1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.
[2]2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
[3]3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
