[1]Articolo XV

[2]Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie.

[3]1. Ciascuna Parte contraente provvede affinche', su richiesta dell'altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o piu' conti indicati nella richiesta e comunica i relativi risultati alla Parte richiedente. 2. La Parte richiedente indica nella sua richiesta perche' ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato. 3. La decisione di esercitare un controllo e' adottata in ciascun singolo caso dalle autorita' competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale. 4. Le modalita' pratiche del controllo sono concordate dalle autorita' competenti delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97~accordo-artxv · fonte su Normattiva