[1]Articolo XVI
[2]Riservatezza.
[3]Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che e' in corso un'indagine.
Testo vigente dal 6 luglio 2011
