Art. 9 (Atto Costitutivo)
[1]per lo sviluppo industriale
[2]1. Il Consiglio comprendera' cinquantatre membri della Organizzazione eletti dalla Conferenza, la quale terra' in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adottera' la seguente ripartizione dei seggi: trentatre membri del Consiglio saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente atto costitutivo; quindici fra gli Stati contemplati nella parte B e cinque fra gli Stati contemplati nella parte D. 2. I membri del Consiglio resteranno in carica dal momento in cui termina la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza, quattro anni dopo; tuttavia, i membri eletti nel corso della prima sessione entreranno in carica all'atto della loro elezione e meta' di loro restera' in carica fino al termine della sessione ordinaria che si terra' due anni dopo. I membri del Consiglio potranno essere rieletti. 3. a) Il Consiglio terra' almeno una sessione ordinaria all'anno, in data da stabilirsi. Sara' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.
- b)Le adesioni avranno luogo presso la Sede all'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio. 4. Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutive e quelle affidategli dalla Conferenza, il Consiglio:
- a)Operando sotto la guida della Conferenza, vegliera' alla realizzazione del programma di lavoro approvato e del bilancio, ordinario od operativo corrispondente nonche' ad attuare altre decisioni della Conferenza;
- b)Raccomandera' alla Conferenza una tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;
- c)Presentera' alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, un rapporto sulle attivita' del Consiglio;
- d)Preghera' i Membri di fornire informazioni sulle loro attivita' riguardanti i lavori dell'Organizzazione;
- e)Conformemente alle decisioni della Conferenza, ed alla luce degli eventi capaci di prodursi fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, autorizzera' il Direttore generale ad attuare le misure che il Consiglio riterra' opportune onde fronteggiare situazioni impreviste, tenuto conto delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;
- f)Qualora il posto di Direttore generale si rendesse vacante fra due sessioni della Conferenza, designera' un Direttore generale ad interim perche' assolva tale funzione fino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria del - la Conferenza;
- g)Stabilira' l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza;
- h)Assolvera' altri compiti che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione, fatte salve le limitazioni contemplate dal presente Atto costitutivo. 5. Il Consiglio stabilira' il proprio regolamento interna. 6. Ciascun membro disporra' di un veto in seno al Consiglio. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo che diversamente disposto dal presente Atto costitutivo o dal regolamento interno del Consiglio, 7. Il Consiglio invitera' ciascun Membro non rappresentato al suo interno a partecipare, senza diritto di voto, alle sue delibere qualora la materia discussa interessi detto Membro in modo particolare.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
