Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le disposizioni relative alle indennita' giornaliere dei membri del Consiglio nonche' le norme relative ad uno statuto del personale della Fondazione. Tali norme devono definire il meccanismo di composizione delle controversie tra la Fondazione e i suoi agenti.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
