1. Il Comitato esecutivo si compone di un membro per Stato parte dell'Accordo, avente la cittadinanza di tale Stato. Il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio ne sono membri di diritto. Gli altri membri sono designati dal Consiglio, al suo interno, in modo che le tre categorie di membri che compongono il Consiglio secondo le modalita' di cui all'articolo 10, paragrafo 1, siano rappresentati, per quanto possibile, nelle stesse proporzioni nel Comitato esecutivo. 2. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha la medesima durata di quello dei membri del Consiglio ed e' rinnovabile alle stesse condizioni. 3. Il Presidente del Consiglio esercita la Presidenza del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi. 4. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto. 5. Il Presidente convoca il Comitato esecutivo almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art13 · fonte su Normattiva