1. Il Consiglio e' composto di personalita' di chiara fama che sono scelte tra i cittadini degli Stati parti dell'Accordo per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia d'indipendenza. 2. I membri del Consiglio esercitano il loro mandato in completa indipendenza. Nell'assolvimento delle loro funzioni, non chiedono ne' accettano istruzioni da nessuno. 3. Le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro di un governo nazionale o della Commissione delle Comunita' europee. 4. Il mandato di un membro del Consiglio scade quando si presenta un'incompatibilita'.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art9 · fonte su Normattiva