[1]Articolo III-385
[2]1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. II loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato e' rinnovabile. 3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. 4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. 5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6. L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono piu' in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
