Art. 26 — Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione, nonche' per evitare le evasioni fiscali. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od autorita' (ivi compresa l'autorita' giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle competenti autorita' di uno degli Stati contraenti l'obbligo:
- a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b)di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
