Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982
Art. 27 — Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
