[1]'

[2]In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese; una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, puo' invocare la sua incapacita' risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art11 · fonte su Normattiva