[1]pubblico
[2]L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
[1]pubblico
[2]L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art16 · fonte su Normattiva