[1]pubblico
[2]L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
[1]pubblico
[2]L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo' essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art16 · fonte su Normattiva